Articolo
1 - Natura,
denominazione e sede
1.
E’
costituita la Fondazione “Per Leggere – Biblioteche
Sud Ovest Milano” come persona giuridica di diritto privato
senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti
del codice civile. La Fondazione è dotata di autonomia
statutaria e gestionale.
2.
La Fondazione ha sede legale in Abbiategrasso, P.zza Marconi 1 ed
esplica le sue finalità nell’ambito della Regione
Lombardia. Può stabilire, per funzioni operative, altre
sedi in Italia e all’estero.
Articolo
2 -
Fondatori
1.
Sono Fondatori originari i Comuni di: Abbiategrasso, Albairate,
Arconate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino,
Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Buccinasco,
Buscate, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cesano
Boscone, Cisliano, Corbetta, Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano,
Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Locate Triulzi, Magenta,
Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Motta Visconti, Nosate,
Opera, Ossona, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecchetto con Induno,
Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Santo Stefano Ticino,
Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo,
Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.
2.
Possono divenire Fondatori successivi Comuni o altri enti locali
che ne manifestino la volontà, previo gradimento dei
Fondatori originari e previo un conferimento in denaro al Fondo di
dotazione indisponibile della Fondazione pari al conferimento
effettuato dai Fondatori originari, calcolato tenendo conto del
mutato valore del denaro nel tempo. Inoltre possono divenire
Fondatori successivi le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o
private, che su invito dei Fondatori originari o previo loro
gradimento, contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di
gestione della Fondazione in misura non inferiore alla più
alta fra le contribuzioni annuali al Fondo di gestione sostenute
dai Fondatori ai sensi del successivo comma 3.
3.
I Fondatori, sia originari che successivi, sosterranno
economicamente ed adeguatamente il funzionamento della Fondazione
mediante contributi annuali al Fondo di gestione nella misura
stabilita dal Consiglio Generale d’Indirizzo, tenuto conto -
per i Fondatori che siano enti locali - dei loro ordinamenti.
4.
Tutti i Fondatori si riuniscono in assemblea al fine di nominare i
rappresentanti dei Fondatori all’interno del Consiglio
Generale di Indirizzo così come previsto dall’art.
12, comma 1 e 2 del presente Statuto. I Fondatori persone
giuridiche o enti locali sono rappresentati in tale assemblea dal
loro rappresentante legale o da un suo delegato. L’assemblea,
validamente costituita con la presenza della maggioranza degli
aventi diritto, nomina al suo interno un Presidente e assume le
proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo
3 -
Finalità
La Fondazione ha le seguenti
finalità:
1.facilitare il
pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla
conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo
della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
2.promuovere e
diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale
spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale
integrato nella realtà locale, che opera assieme ai
cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della
comunità;
3.incrementare la
qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo
standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e
documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando
nuove risorse per il loro sviluppo;
4.operare per
costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata
di un’identità comune di servizio, che accolga e
valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.
Articolo
4 - Attività
principali
1.La
Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui
all’art. 3, provvede a:
a) definire le
strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli
obiettivi dell’attività delle biblioteche, anche
alla luce degli indirizzi formulati dagli Enti titolari di funzioni
definite per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e
tutela dei beni librari e archivistici, lettura;
b) garantire il
servizio di catalogazione centralizzata in base agli standard
internazionali, nazionali e locali di riferimento;
c) organizzare e
gestire il servizio di prestito interbibliotecario;
d) costituire e
gestire una biblioteca centrale di deposito in cui collocare le opere
sottoposte a revisione dalle biblioteche, che rivestano ancora un
interesse per l’utenza;
e) promuovere e
sviluppare il coordinamento degli acquisti;
f) coordinare e
sviluppare l’attività di promozione della lettura
sul territorio;
g) gestire il catalogo collettivo e il sito web del sistema
bibliotecario;
h) garantire il
monitoraggio, la misurazione e la valutazione
dell’attività delle biblioteche;
i) fornire e
manutenere il software di gestione bibliotecaria;
j) sostenere la
formazione e l’aggiornamento del personale in servizio nelle
biblioteche;
k) coordinare e
garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna ai sistemi
bibliotecari;
l) erogare ogni
altro servizio a supporto dell’attività ordinaria
e dei progetti delle biblioteche.
Articolo
5 -
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il
raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra
l’altro:
1.stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento
delle operazioni deliberate, tra cui - senza l’esclusione di
altri - l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a
lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o
comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto
di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o
privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento
degli scopi istituzionali;
2.stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte
delle attività nonché di studi specifici e
consulenze;
3.promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e
privati, comprese società di capitali, la cui
attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al
perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
4.svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini
istituzionali, attività di commercializzazione, anche con
riferimento al settore dell’editoria e a quello degli
articoli accessori di pubblicità in genere.
Articolo 6 -
Patrimonio e Fondo di gestione
1. Il patrimonio è costituito da un
Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile.
2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:
-
l’originario fondo di dotazione intangibile costituito dai
conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre
utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti
di eventuali Fondatori successivi;
- i beni mobili
ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi
quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- le elargizioni
fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad
incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
- gli
accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria
delibera dal Consiglio di Amministrazione;
3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi
per la gestione d’esercizio, è costituito da:
- le rendite e i
proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle
attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse
della Fondazione medesima;
- eventuali
donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati
espressamente destinati all’attività
d’esercizio;
- i contributi
annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell’art. 2, comma
3 del presente Statuto;
- eventuali
appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e
vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o
attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno
impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la
realizzazione dei suoi scopi istituzionali.
5. E’ fatto divieto alla Fondazione di
distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli altri
amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri
fondi o riserve.
Articolo 7 -
Partecipanti
1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le
persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che -
condividendo le finalità della Fondazione - contribuiscono
alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi
mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non
inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Generale
d’Indirizzo.
2. Possono
ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private, e gli enti che, condividendone le
finalità, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un
contributo consistente nella prestazione di
un’attività, anche professionale, di particolare
rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
3. Possono ottenere la qualifica di Partecipante le
persone fisiche che, condividendo le finalità della
Fondazione, per qualità, titoli o attività
possano dare alla Fondazione un contributo d’opera o di
prestigio.
4. La qualifica
di Partecipante è conferita dal Consiglio Generale
d’Indirizzo, che provvede a stabilire con apposito
regolamento le condizioni e le modalità per
l’acquisizione della relativa qualifica e ad individuare
eventuali diverse categorie di Partecipanti.
5. La qualifica
di Partecipante dà diritto a partecipare
all’Assemblea Generale così come stabilito dal
successivo art. 14 del presente statuto.
Articolo 8 -
Organi
Sono organi
della Fondazione:
- il Presidente
ed il Vice Presidente;
- il Consiglio
di Amministrazione;
- il Consiglio
Generale di Indirizzo;
-
l’Assemblea Generale;
- il Segretario
Generale;
- il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9 - Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente
ed il Vice Presidente della Fondazione, che fanno parte del Consiglio
di Amministrazione, sono nominati dall’Assemblea Generale,
sentito preventivamente il Consiglio Generale di Indirizzo. Durano in
carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il Presidente
ha la rappresentanza legale della Fondazione.
3. Il Presidente
rappresenta i Fondatori originari e successivi che siano Enti Locali
negli ambiti previsti dalla normativa vigente in tema di cooperazione
bibliotecaria.
4. Il Presidente
presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale di
Indirizzo e l’Assemblea Generale, provvede a convocarli
fissando l’ordine del giorno delle riunioni.
5. Il Presidente nomina il Segretario Generale,
sentito il parere del Consiglio Generale di Indirizzo.
6. Il Presidente
può assumere provvedimenti che abbiano carattere
d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali,
con l’obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di
Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle
delibere d’urgenza adottate dal Presidente.
7. In caso di
impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal
Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni,
l’Assemblea Generale provvede alla elezione del nuovo
Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla
carica o alle dimissioni.
Articolo 10 -
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio
di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 a 7
membri. E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione il
Presidente della Fondazione. I rimanenti membri sono nominati
dall’Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio
Generale di Indirizzo.
2. I Consiglieri
durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Il membro
del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non
partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione,
può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale
e in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di Consigliere di
Amministrazione, l’Assemblea Generale deve provvedere a
nominare altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino
allo spirare del termine degli altri. In caso di cessazione della
maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, tutti i componenti il
Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e
resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione da effettuarsi ad opera dell’Assemblea
Generale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo ed
entro i trenta giorni successivi al verificarsi della cessazione.
3. Il Consiglio
di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l’anno, ovvero
ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta
scritta presentata al Presidente da parte di almeno due Consiglieri.
4.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione
dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve
essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno 5 giorni
lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera
raccomandata. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione
può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, a mezzo
telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.
5. Il Consiglio
di Amministrazione è validamente costituito con la presenza
della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti.. In caso di parità dei voti,
prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. Il Consiglio
di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare
ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti i
Comitati Scientifici, se costituiti ai sensi del successivo art. 18, e
il Segretario Generale.
Articolo 11 -
Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio
di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione
ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In
particolare, il Consiglio:
a) delibera in
merito agli obiettivi, alle iniziative e ai programmi della Fondazione
definiti dal Consiglio Generale d’Indirizzo, con
l’eventuale consulenza di singoli esperti o di Comitati
Scientifici, costituiti ai sensi dell’art. 18;
b) predispone
gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
Generale;
c) delibera
l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli
acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
d) dispone
l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di
convenienza e sicurezza di investimento;
e) dà
criteri e indicazioni in ordine all’eventuale assunzione di
personale;
f) assume le decisioni in ordine alla stipula dei
contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle
attività, nonché in ordine alla definizione
dell’apparato, alle assunzioni ed
all’organizzazione del lavoro ed a quant’altro
necessario per la gestione;
g) delibera criteri e disposizioni relativamente al
funzionamento interno;
h) delibera in merito alle erogazioni da effettuare
per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
i) delibera in
merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito,
nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria
necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
l) autorizza il
Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie
di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della
Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
m) delibera in
merito ad eventuali proposte di modifica dello statuto che dovranno
essere approvate dall’Assemblea Generale;
n) delibera su
qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.
3. Il Consiglio
può delegare al Segretario Generale compiti e funzioni
rientranti nelle materie di cui al comma precedente alle lettere e),
f), g) ed h).
Articolo
12 - Consiglio Generale di Indirizzo
1. Il Consiglio Generale di Indirizzo è
composto da tredici a quindici membri così individuati: il
Presidente della Fondazione di diritto, da dieci a dodici
rappresentanti degli enti locali che siano fondatori originari o
successivi - scelti dall’assemblea dei Fondatori in base a
criteri di rappresentanza e territorialità stabiliti in
apposita convenzione sottoscritta da tutti gli enti locali fondatori -
e due componenti designati dall’Assemblea Generale e scelti
tra i Partecipanti.
2. I Consiglieri
durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
Il membro del Consiglio Generale di Indirizzo che, senza giustificato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di
Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio
stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di
Consigliere, l’Assemblea Generale deve provvedere a eleggere
altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo
spirare del termine degli altri, sulla base delle indicazioni fornite
dall’organo che aveva designato il Consigliere decaduto. In
caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, tutti i
componenti il Consiglio Generale di Indirizzo si considereranno
dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo
Consiglio da effettuarsi da parte dell’Assemblea dei
Fondatori e dell’Assemblea Generale secondo quanto previsto
dal comma 1 del presente articolo ed entro i trenta giorni successivi
al verificarsi della cessazione.
3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte
all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi
l’opportunità o ad istanza scritta presentata da
parte di almeno un terzo dei membri al Presidente.
4. Il Consiglio è
validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della
maggioranza dei membri; in seconda convocazione , la riunione
sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei
voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le
deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche
statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è
richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.
5.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione
dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve
essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima di
quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata. Nei casi di
particolare urgenza, la convocazione può avvenire con
semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi
elettronici ritenuti idonei.
Articolo 13
- Competenze e poteri del Consiglio Generale di Indirizzo
1. Il Consiglio
Generale d’Indirizzo è l’organo preposto
a fornire pareri e presentare proposte circa le attività, i
programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati
ovvero da individuarsi, e a verificarne i risultati.
2. Al Consiglio
Generale di Indirizzo spetta, inoltre, il compito di:
- esprimere il parere sulla nomina del Segretario
Generale;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- conferire la
qualifica di Partecipante;
- definire
obiettivi, iniziative e programmi della Fondazione;
- approvare
regolamenti inerenti l’organizzazione interna della
Fondazione, il suo funzionamento, lo status dei Partecipanti.
Articolo 14 -
Assemblea Generale
1.
L’Assemblea Generale è composta da tutti i
Partecipanti, da un rappresentante per ognuno dei Fondatori e dal
Presidente della Fondazione.
2.
L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle
attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.
3.
L’Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente della
Fondazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione, avendo
preventivamente consultato in proposito il Consiglio Generale di
Indirizzo.
4.
L’Assemblea Generale approva il bilancio di previsione (e i
relativi stanziamenti) e il bilancio consuntivo, approva le modifiche
statutarie proposte dal Consiglio Generale di indirizzo e delibera lo
scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio.
5. L’Assemblea Generale per
tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo
del Voto Ponderato sulla base dei punti/voto in
disponibilità dell’Assemblea Generale,
nonché utilizzando il metodo una testa un voto.
6. I punti voto
a disposizione dell’assemblea generale sono cento.
7. I punti voto
di cui al co. 6 sono ripartiti come segue:
a) non meno di
60 punti ai fondatori originari o successivi che siano enti locali;
b) non
più di 30 punti ai fondatori originari o successivi che
siano altri enti pubblici o soggetti privati;
c) non
più di 10 punti ai partecipanti
8. Al fine di
tutelare l’interesse pubblico prevalente, qualora la somma
dei punti voto assegnati ai soggetti di cui ai precedenti b)
e/o c) dovesse eccedere i limiti indicati
(rispettivamente 30 e 10 punti), si procederà alla
riassegnazione dei punti voto su base proporzionale ai soggetti di cui
alla precedente lettera a).
9.L’attribuzione
dei punti voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva al
fondo di dotazione e al fondo di gestione.
10. Per quanto
riguarda le contribuzioni al fondo di gestione, si farà
riferimento alle contribuzioni previste per l’anno in corso.
11. Per quanto
riguarda le contribuzioni al fondo di dotazione, si farà
riferimento al totale delle somme versate dal momento in cui si
è acquisita la qualifica di fondatore (originario o
successivo).
12. Per le
deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento
dell’Ente e la devoluzione del patrimonio,
l’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con
la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda
convocazione, la riunione è valida con la presenza del
cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L’Assemblea
Generale delibera con la maggioranza del settantacinque per cento dei
punti voto presenti e il voto favorevole di almeno tre quarti dei
presenti.
13. Per le
restanti delibere l’Assemblea si riunisce validamente in
prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei
punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è
valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto
assegnati. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei
punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
14. L’Assemblea si riunisce almeno due
volte all’anno, nonché ogni qualvolta se ne
ravvisi l’opportunità o ad istanza scritta
presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei membri.
E’ presieduta dal Presidente che provvede ad inviare
l’avviso di convocazione, con l’indicazione
dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora almeno 5
giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo
raccomandata.
15.
L’Assemblea Generale elegge due propri rappresentanti, scelti
tra i Partecipanti, in seno al Consiglio Generale d’Indirizzo.
Articolo 15 -
Segretario Generale
1. Il Segretario
Generale è nominato dal Presidente, previo parere del
Consiglio Generale di Indirizzo, dura in carica 4 anni e può
essere confermato.
2. Il Segretario
Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal
Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della
Fondazione sotto l’aspetto gestionale ed organizzativo. A tal
fine:
1. sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che
riguarda l’ordinaria amministrazione degli uffici;
2. coordina tutte le attività
organizzative, logistiche e gestionali;
3. su delega del Consiglio di
Amministrazione, può stipulare i contratti riguardanti il
personale;
4. svolge ogni altro compito a cui sia stato
delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
11, comma 3 del presente statuto.
3. Il Segretario
Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione
sull’andamento della Fondazione con particolare riguardo
all’esecuzione di compiti e funzioni delegate ai sensi del
comma 3 del precedente art. 11.
4. La carica di
Segretario Generale è retribuita nella misura e con le
modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16 -
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio
dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi,
ivi compreso il Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal
Consiglio Generale di Indirizzo. Almeno il Presidente e uno
dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili
per l'intera durata della carica. [Periodo
aggiunto con deliberazione dell'Ass. Generale del 25 gennaio 2007]
2. I membri del
Collegio durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
3. Il Collegio
dei revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione
finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e consuntivi.
4. I Revisori
dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
Articolo 17 -
Remunerazione delle cariche
Le cariche di
Presidente, di Consigliere d’amministrazione e di Revisore
dei Conti sono remunerate nella misura fissata dal Consiglio Generale
d’Indirizzo.
Articolo 18 -
Comitati Scientifici
1. Il Consiglio
di Amministrazione può nominare uno o più
comitati scientifici formati da esperti, scelti tra
personalità di particolare competenza e riconosciuto valore
nei campi di intervento della Fondazione.
2. I Comitati
scientifici sono organi di approfondimento e consulenza relativamente
ai campi d’interesse della Fondazione e alle sue prospettive
d’azione, nonché ai singoli progetti
d’intervento. I compiti, la durata e le modalità
di funzionamento, nonché gli eventuali onorari per la
partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 19 -
Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione
1. Le modifiche
allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale, sentito
preventivamente il Consiglio Generale d’Indirizzo.
2. La Fondazione
è costituita senza limitazioni di durata.
3. La Fondazione
si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il
patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le
cause di estinzione previste dal codice civile.
4. In caso di
estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno
destinati a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini
simili o analoghi a quelli fissati nell’art. 3 del presente
Statuto.
5. Al fine di
provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di
Amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i
membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
Articolo 20 -
Disposizioni varie, transitorie e finali
1.
Per la prima volta il numero e la nomina delle cariche degli organi
della Fondazione vengono indicati nell'atto costituivo, con
determinazione della relativa durata potendo anche differire rispetto a
quanto disposto dal presente statuto.
2. All'atto della
costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione
sarà composto da 5 a 7 membri rappresentanti dei territori
corrispondenti agli ex sistemi bibliotecari intercomunali e dei
relativi Comuni capofila.
3. Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai
principi generali e alle norme del codice civile, nonché
alle altre norme di legge applicabili in materia.
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