Statuto

Articolo 1

Natura, denominazione e sede

1. È costituita la Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” come persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione ha sede legale in Abbiategrasso, P.zza Marconi 1 ed esplica le sue finalità nell’ambito della Regione Lombardia. Può stabilire, per funzioni operative, altre sedi in Italia e all’estero.

Articolo 2

Fondatori

1. Sono Fondatori originari i Comuni di: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Casarile, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cesano Boscone, Cisliano, Corbetta, Corsico, Cuggiono, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Inveruno, Lacchiarella, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Motta Visconti, Nosate, Opera, Ossona, Ozzero, Pieve Emanuele, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, Rozzano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Turbigo, Vanzaghello, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

2. Possono divenire Fondatori successivi Comuni o altri enti locali che ne manifestino la volontà, previo gradimento dei Fondatori originari e previo un conferimento in denaro al Fondo di dotazione indisponibile della Fondazione pari al conferimento effettuato dai Fondatori originari, calcolato tenendo conto del mutato valore del denaro nel tempo. Inoltre possono divenire Fondatori successivi le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che su invito dei Fondatori originari o previo loro gradimento, contribuiscano al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione della Fondazione
in misura non inferiore alla più alta fra le contribuzioni annuali al Fondo di gestione sostenute dai Fondatori ai sensi del successivo comma 3.

3. I Fondatori, sia originari che successivi, sosterranno economicamente ed adeguatamente il funzionamento della Fondazione mediante contributi annuali al Fondo di gestione nella misura stabilita dal Consiglio Generale d’Indirizzo, tenuto conto – per i Fondatori che siano enti locali – dei loro ordinamenti.

4. Tutti i Fondatori si riuniscono in assemblea al fine di nominare i rappresentanti dei Fondatori all’interno del Consiglio Generale di Indirizzo così come previsto dall’art. 12, comma 1 e 2 del presente Statuto. I Fondatori persone giuridiche o enti locali sono rappresentati in tale assemblea dal loro rappresentante legale o da un suo delegato. L’assemblea, validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina al suo interno un Presidente e assume le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 3

Finalità

1. La Fondazione ha le seguenti finalità:

  • 1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme;
  • 2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
  • 3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo;
  • 4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche.

Articolo 4

Attività Principali

1. La Fondazione, per il raggiungimento dello scopo istituzionale di cui all’art. 3, provvede a:

  • a) definire le strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli obiettivi dell’attività delle biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati dagli Enti titolari di funzioni definite per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela dei beni librari e archivistici, lettura;
  • b) garantire il servizio di catalogazione centralizzata in base agli standard internazionali, nazionali e locali di riferimento;
  • c) organizzare e gestire il servizio di prestito interbibliotecario;
  • 
d) costituire e gestire una biblioteca centrale di deposito in cui collocare le opere sottoposte a revisione dalle biblioteche, che rivestano ancora un interesse per l’utenza;
  • e) promuovere e sviluppare il coordinamento degli acquisti;
  • 
f) coordinare e sviluppare l’attività di promozione della lettura sul territorio;
  • 
g) gestire il catalogo collettivo e il sito web del sistema bibliotecario;
  • h) garantire il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell’attività delle biblioteche;
  • 
i) fornire e manutenere il software di gestione bibliotecaria;
  • j) sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale in servizio nelle biblioteche;
  • 
k) coordinare e garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna ai sistemi bibliotecari;
  • 
l) erogare ogni altro servizio a supporto dell’attività ordinaria e dei progetti delle biblioteche.

Articolo 5

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l’altro:

  • 1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui – senza l’esclusione di altri – l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
  • 
2. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
  • 
3. promuovere la costituzione e/o partecipare ad enti, pubblici e privati, comprese società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
  • 4. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e a quello degli articoli accessori di pubblicità in genere.

Articolo 6

Patrimonio e fondo di gestione

1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile.


2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile:

  • l’originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti di eventuali Fondatori successivi;
  • i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
  • le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile;
  • gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione;

3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d’esercizio, è costituito da:

  • le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;
  • eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all’attività d’esercizio;
  • i contributi annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente Statuto;
  • eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione.

4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

5. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli altri amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Articolo 7

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che – condividendo le finalità della Fondazione – contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Generale d’Indirizzo.

2. Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendone le finalità, contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo consistente nella prestazione di un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o
con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.

3. Possono ottenere la qualifica di Partecipante le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, per qualità, titoli o attività possano dare alla Fondazione un contributo d’opera o di prestigio.

4. La qualifica di Partecipante è conferita dal Consiglio Generale d’Indirizzo, che provvede a stabilire con apposito regolamento le condizioni e le modalità per l’acquisizione della relativa qualifica e ad individuare eventuali diverse categorie di Partecipanti.

5. La qualifica di Partecipante dà diritto a partecipare all’Assemblea Generale così come stabilito dal successivo art. 14 del presente statuto.

Articolo 8

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Consiglio Generale di Indirizzo;
  • l’Assemblea Generale;
  • il Segretario Generale;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

Presidente e vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, che fanno parte del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dall’Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale di Indirizzo. Durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

3. Il Presidente rappresenta i Fondatori originari e successivi che siano Enti Locali negli ambiti previsti dalla normativa vigente in tema di cooperazione bibliotecaria.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale di Indirizzo e l’Assemblea Generale, provvede a convocarli fissando l’ordine del giorno delle riunioni.

5. Il Presidente nomina il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Generale di Indirizzo.

6. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d’urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l’obbligo di riferirne entro 45 giorni al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla ratifica delle delibere d’urgenza adottate dal Presidente.

7. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 
In caso di cessazione dalla carica o dimissioni, l’Assemblea Generale provvede alla elezione del nuovo Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.

Articolo 10

Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 a 7 membri. È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione. I rimanenti membri sono nominati dall’Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale di Indirizzo.

2. I Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di Consigliere di Amministrazione, l’Assemblea Generale deve provvedere a nominare altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da effettuarsi ad
opera dell’Assemblea Generale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo ed entro i trenta giorni successivi al verificarsi della cessazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l’anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno due Consiglieri.

4. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve essere inviato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire
con semplice preavviso di 48 ore, a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare ad assistere alle sue riunioni uno o più componenti i Comitati Scientifici, se costituiti ai sensi del successivo art. 18, e il Segretario Generale.

Articolo 11

Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio:

  • a) delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative e ai programmi della Fondazione definiti dal Consiglio Generale d’Indirizzo, con l’eventuale consulenza di singoli esperti o di Comitati Scientifici, costituiti ai sensi dell’art. 18;
  • b) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  • c) delibera l’accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
  • d) dispone l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
  • e) dà criteri e indicazioni in ordine all’eventuale assunzione di personale;
  • f) assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell’apparato, alle assunzioni ed all’organizzazione del lavoro ed a quant’altro necessario per la gestione;
  • g) delibera criteri e disposizioni relativamente al funzionamento interno;
  • h) delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
  • i) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;
  • l) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;
  • m) delibera in merito ad eventuali proposte di modifica dello statuto che dovranno essere approvate dall’Assemblea Generale;
  • n) delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

3. Il Consiglio può delegare al Segretario Generale compiti e funzioni rientranti nelle materie di cui al comma precedente alle lettere e), f), g) ed h).

Articolo 12

Consiglio Generale di Indirizzo

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo è composto da tredici a quindici membri così individuati: il Presidente della Fondazione di diritto, da dieci a dodici rappresentanti degli enti locali che siano fondatori originari o successivi – scelti dall’assemblea dei Fondatori in base a criteri di rappresentanza e territorialità stabiliti in apposita convenzione sottoscritta da tutti gli enti locali fondatori – e due componenti designati dall’Assemblea Generale e scelti tra i Partecipanti.

2. I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. Il membro del Consiglio Generale di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tale e in ogni altra ipotesi di cessazione della carica di Consigliere, l’Assemblea Generale deve provvedere a eleggere altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri, sulla base delle indicazioni fornite dall’organo che aveva designato il Consigliere decaduto. In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, tutti i componenti il Consiglio Generale di Indirizzo si considereranno dimissionari e resteranno in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio da effettuarsi da parte dell’Assemblea dei Fondatori e dell’Assemblea Generale secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo ed entro i trenta giorni successivi al verificarsi della cessazione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza scritta presentata da parte di almeno un terzo dei membri al Presidente.

4. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione , la riunione sarà valida qualunque sia il numero degliintervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutariee lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

5. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

Articolo 13

Competenze e Consiglio Generale di Indirizzo

1. Il Consiglio Generale d’Indirizzo è l’organo preposto a fornire pareri e presentare proposte circa le attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, e a verificarne i risultati.

2. Al Consiglio Generale di Indirizzo spetta, inoltre, il compito di:

  • esprimere il parere sulla nomina del Segretario Generale;
  • nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • conferire la qualifica di Partecipante;
  • definire obiettivi, iniziative e programmi della Fondazione;
  • approvare regolamenti inerenti l’organizzazione interna della Fondazione, il suo funzionamento, lo status dei Partecipanti;

3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno nonché ogniqualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza scritta presentata da parte di almeno un terzo dei membri al Presidente.

4. Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione , la riunione sarà valida qualunque sia il numero degliintervenuti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutariee lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

5. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora deve essere inviato ai Consiglieri almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore, tramite telegramma, telefax o altri mezzi elettronici ritenuti idonei.

Articolo 14

Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale è composta da tutti i Partecipanti, da un rappresentante per ognuno dei Fondatori e dal Presidente della Fondazione.

2. L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

3. L’Assemblea nomina il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione, avendo preventivamente consultato in proposito il Consiglio Generale di Indirizzo.

4. L’Assemblea Generale approva il bilancio di previsione (e i relativi stanziamenti) e il bilancio consuntivo, approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Generale di indirizzo e delibera lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio.

5. L’Assemblea Generale per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del Voto Ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell’Assemblea Generale, nonché utilizzando il metodo una testa un voto.

6. I punti voto a disposizione dell’assemblea generale sono cento.

7. I punti voto di cui al co. 6 sono ripartiti come segue:

  • 
a) non meno di 60 punti ai fondatori originari o successivi che siano enti locali;
  • b) non più di 30 punti ai fondatori originari o successivi che siano altri enti pubblici o soggetti privati;
  • c) non più di 10 punti ai partecipanti

8. Al fine di tutelare l’interesse pubblico prevalente, qualora la somma dei punti voto assegnati ai soggetti di cui ai precedenti b) e/o c) dovesse eccedere i limiti indicati (rispettivamente 30 e 10 punti), si procederà alla riassegnazione dei punti voto su base proporzionale ai soggetti di cui alla
precedente lettera a).

9. L’attribuzione dei punti voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva al fondo di dotazione e al fondo di gestione.

10. Per quanto riguarda le contribuzioni al fondo di gestione, si farà riferimento alle contribuzioni previste per l’anno in corso.

11. Per quanto riguarda le contribuzioni al fondo di dotazione, si farà riferimento al totale delle somme versate dal momento in cui si è acquisita la qualifica di fondatore (originario o successivo).

12. Per le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L’Assemblea Generale delibera con la maggioranza del settantacinque per cento dei punti voto presenti e il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

13. Per le restanti delibere l’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

14. L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza scritta presentata al Presidente da parte di almeno un terzo dei membri. È presieduta dal Presidente che provvede ad inviare l’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, il luogo e l’ora almeno 5 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, a mezzo raccomandata.

15. L’Assemblea Generale elegge due propri rappresentanti, scelti tra i Partecipanti, in seno al Consiglio Generale d’Indirizzo.

Articolo 15

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente, previo parere del Consiglio Generale di Indirizzo, dura in carica 4 anni e può essere confermato.

2. Il Segretario Generale cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina le attività della Fondazione sotto l’aspetto gestionale ed organizzativo. A tal fine:

  • 1. sovrintende al buon funzionamento e a tutto ciò che riguarda l’ordinaria amministrazione degli uffici;
  • 2. coordina tutte le attività organizzative, logistiche e gestionali;
  • 3. su delega del Consiglio di Amministrazione, può stipulare i contratti riguardanti il personale;
  • 4. svolge ogni altro compito a cui sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del presente statuto.

3. Il Segretario Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della Fondazione con particolare riguardo all’esecuzione di compiti e funzioni delegate ai sensi del comma 3 del precedente art. 11.

4. La carica di Segretario Generale è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo.
Almeno il Presidente e uno dei supplenti devono essere iscritti all’Albo dei Revisori Contabili per l’intera durata della carica.

2. I membri del Collegio durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

3. Il Collegio dei revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

4. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Remunerazione delle cariche

1. Le cariche di Presidente, di Consigliere d’amministrazione e di Revisore dei Conti sono remunerate nella misura fissata dal Consiglio Generale d’Indirizzo.

Articolo 18

Comitati Scientifici

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più comitati scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.

2. I Comitati scientifici sono organi di approfondimento e consulenza relativamente ai campi d’interesse della Fondazione e alle sue prospettive d’azione, nonché ai singoli progetti d’intervento. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento, nonché gli eventuali onorari per la partecipazione ai lavori sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale, sentito preventivamente il Consiglio Generale d’Indirizzo.

2. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

3. La Fondazione si estingue se lo scopo della fondazione diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

4. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali saranno destinati a persone giuridiche senza fini di lucro che perseguono fini simili o analoghi a quelli fissati nell’art. 3 del presente Statuto.

5. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Articolo 20

Disposizioni varie, transitorie e eventuali

1. Per la prima volta il numero e la nomina delle cariche degli organi della Fondazione vengono indicati nell’atto costituivo, con determinazione della relativa durata potendo anche differire rispetto a quanto disposto dal presente statuto.

2. All’atto della costituzione della Fondazione il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 5 a 7 membri rappresentanti dei territori corrispondenti agli ex sistemi bibliotecari intercomunali e dei relativi Comuni capofila.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai principi generali e alle norme del codice civile, nonché alle altre norme di legge applicabili in materia.